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Normativa italiana su sangue cordonale, tessuto cordonale e placenta

In Italia la raccolta e la conservazione del sangue del cordone ombelicale sono disciplinate da una normativa specifica, che distingue tra donazione pubblica, conservazione per uso autologo-dedicato e conservazione familiare mediante esportazione presso istituti esteri autorizzati.

Il quadro normativo riguarda principalmente il sangue cordonale, ma negli anni sono aumentati anche l’interesse scientifico e gli approfondimenti relativi al tessuto del cordone ombelicale e alla placenta, matrici biologiche differenti e oggetto di specifiche valutazioni interpretative.

Questa pagina ha finalità informative e aiuta futuri genitori e professionisti sanitari a comprendere i principali riferimenti normativi, le procedure previste e le differenze tra i percorsi disponibili.

A chi è rivolta questa guida

Questa guida è destinata ai futuri genitori, ai professionisti sanitari e a chi desidera comprendere il quadro normativo italiano relativo alla raccolta e alla conservazione del sangue del cordone ombelicale, del tessuto cordonale e della placenta.
Le informazioni sono elaborate sulla base della normativa vigente, dei principali riferimenti istituzionali e della documentazione disponibile alla data di pubblicazione.
Gli approfondimenti riportati hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza legale o medica.

Cosa prevede la normativa italiana

PercorsoStato
Donazione pubblica del sangue cordonalePrevista
Conservazione per uso autologo-dedicatoPrevista in casi specifici
Conservazione familiare mediante esportazionePrevista secondo procedura
Conservazione familiare presso banche private italianeNon prevista dalla normativa vigente

La conservazione familiare del sangue cordonale presso banche private operanti in Italia non è prevista dalla normativa vigente. Tuttavia, è possibile organizzare la conservazione familiare mediante esportazione del campione presso istituti esteri autorizzati, seguendo le procedure amministrative previste.

Donazione pubblica del sangue cordonale

La donazione pubblica del sangue cordonale ha finalità solidaristica. Il campione, se raccolto e ritenuto idoneo, può essere conservato in una banca pubblica ed essere messo a disposizione di pazienti compatibili.

La mamma che desidera donare il sangue cordonale deve seguire il percorso previsto dalla struttura sanitaria, che può includere consenso informato, colloquio anamnestico ed esami del sangue necessari per verificare l’idoneità alla donazione.

La donazione non è sempre possibile in tutte le strutture o in tutte le condizioni. Dipende da organizzazione del punto nascita, disponibilità del servizio, requisiti di raccolta e idoneità del campione.

Il contesto europeo

La normativa italiana recepisce i principi stabiliti dalla normativa europea in materia di cellule e tessuti umani.

La Direttiva 2004/23/CE definisce gli standard generali di qualità e sicurezza applicabili alla donazione, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione e alla distribuzione dei tessuti e delle cellule umane.

La Direttiva 2006/17/CE introduce requisiti tecnici relativi alla selezione dei donatori, alle procedure di raccolta e ai controlli di laboratorio.

Questi principi sono alla base del quadro italiano in materia di qualità, sicurezza e tracciabilità dei campioni biologici destinati ad applicazioni sull’uomo.

Conservazione familiare privata ed esportazione

La conservazione autologa privata del sangue cordonale per uso personale non è consentita in banche private sul territorio italiano al di fuori dei casi previsti dalla normativa.

È invece consentita l’esportazione del campione presso banche private estere, previa autorizzazione secondo le modalità previste.

Per questo motivo, le famiglie interessate alla conservazione familiare devono informarsi con anticipo su documenti, tempi, autorizzazioni e modalità di raccolta.

I principali riferimenti normativi

Direttiva 2004/23/CE

Rappresenta il principale riferimento europeo in materia di cellule e tessuti umani. Definisce standard di qualità e sicurezza applicabili alla donazione, all’approvvigionamento, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio e alla distribuzione di cellule e tessuti destinati ad applicazioni sull’uomo.

Direttiva 2006/17/CE

Attua la Direttiva 2004/23/CE e definisce requisiti tecnici relativi alla selezione dei donatori, alle procedure di raccolta e agli esami di laboratorio necessari a garantire qualità e sicurezza di cellule e tessuti umani.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 191

Recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva 2004/23/CE e rappresenta il riferimento generale in materia di qualità, sicurezza e tracciabilità dei tessuti e delle cellule umane.

Decreto Ministeriale 18 novembre 2009

È il principale provvedimento italiano dedicato al sangue del cordone ombelicale. Definisce requisiti tecnici, modalità di raccolta e conservazione, e disciplina la conservazione per uso autologo-dedicato nei casi previsti dalla normativa.

Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010

Definisce gli aspetti organizzativi della rete nazionale delle banche di sangue cordonale e le procedure operative per raccolta, lavorazione e conservazione dei campioni.

Decreto Ministeriale 22 aprile 2014

Aggiorna il Decreto Ministeriale 18 novembre 2009, ampliando e precisando le indicazioni cliniche relative alla conservazione per uso autologo-dedicato alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Donazione pubblica del sangue cordonale

La normativa italiana promuove la donazione solidaristica del sangue cordonale attraverso la rete delle banche pubbliche.

La raccolta è possibile presso i punti nascita aderenti al programma e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Il campione, se idoneo, può essere conservato nella rete pubblica e reso disponibile per pazienti compatibili che necessitano di un trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

La donazione pubblica ha finalità solidaristica e contribuisce alla disponibilità di unità di sangue cordonale per il sistema trapiantologico.

È importante sapere che:

la donazione non è disponibile in tutti gli ospedali;

la raccolta è possibile solo presso strutture aderenti al programma;

non tutti i campioni raccolti possono essere effettivamente conservati;

una volta donato e validato, il campione non rimane nella disponibilità della famiglia.

Conservazione per uso autologo-dedicato

La conservazione per uso autologo-dedicato è prevista dalla normativa italiana in specifici casi clinici.

Il Decreto Ministeriale 18 novembre 2009 disciplina questa modalità di conservazione, successivamente aggiornata dal Decreto Ministeriale 22 aprile 2014, che ha ampliato e precisato le indicazioni cliniche alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Questa forma di conservazione riguarda situazioni particolari, previste dalla normativa, nelle quali il campione può essere conservato per un uso dedicato al neonato o a un familiare affetto da patologia per cui risulti appropriato l’impiego di cellule staminali ematopoietiche.

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Conservazione familiare mediante esportazione

La normativa italiana prevede la possibilità di conservazione familiare mediante esportazione del campione presso istituti di tessuti esteri autorizzati, secondo le procedure amministrative previste.

Questo significa che la conservazione familiare del sangue cordonale non avviene presso banche private italiane, ma può essere organizzata attraverso l’esportazione del campione nel rispetto della normativa applicabile.

Per i futuri genitori è importante informarsi con anticipo, perché la procedura richiede documenti, autorizzazioni e passaggi amministrativi da completare prima del parto.

La conservazione familiare preserva il campione biologico, ma non garantisce un futuro utilizzo terapeutico. L’eventuale impiego dipende sempre da indicazione clinica, compatibilità, qualità del campione, protocolli disponibili e valutazione specialistica.

Documenti, autorizzazioni e tempi

Per i futuri genitori è importante informarsi con anticipo, perché la conservazione familiare mediante esportazione richiede documenti, autorizzazioni e procedure da completare prima del parto.

I documenti richiesti possono variare in base alla struttura sanitaria, alla procedura applicabile e alle modalità previste per la raccolta e l’esportazione del campione.

In generale, può essere necessario predisporre:

  • documentazione per la richiesta di esportazione;
  • moduli informativi e autorizzativi;
  • documenti relativi alla raccolta;
  • istruzioni per la struttura sanitaria;
  • documentazione per il trasporto del campione;
  • eventuali certificazioni o attestazioni richieste dalla procedura.

Per questo è opportuno verificare per tempo le indicazioni ricevute e confrontarsi con professionisti competenti.

Un campione conservato all’estero può essere utilizzato in Italia?

Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di utilizzare in Italia un campione di sangue del cordone ombelicale conservato presso una banca estera.

La normativa italiana disciplina espressamente la procedura di esportazione del campione per la conservazione familiare presso istituti esteri autorizzati. L’eventuale utilizzo in Italia di un campione conservato all’estero può essere valutato quando siano rispettati i requisiti previsti in materia di qualità, sicurezza, tracciabilità, documentazione e autorizzazioni delle autorità competenti.

Il rientro e l’eventuale impiego clinico non sono automatici: dipendono dalla documentazione disponibile, dalle verifiche previste dalla normativa e dalla valutazione specialistica.

Tra gli elementi che possono essere valutati rientrano:

conservazione del campione presso un istituto autorizzato o accreditato;

disponibilità della documentazione relativa alla raccolta e ai controlli effettuati;

completa tracciabilità del campione;

conformità ai requisiti qualitativi richiesti per l’eventuale utilizzo clinico;

verifiche previste dalle autorità competenti prima dell’impiego terapeutico.

Tessuto cordonale e placenta: cosa sapere dal punto di vista normativo

Il tessuto del cordone ombelicale e la placenta sono matrici biologiche distinte dal sangue cordonale e caratterizzate da proprietà biologiche differenti.

L’attuale normativa italiana disciplina espressamente la raccolta e la conservazione del sangue contenuto nel cordone ombelicale, mentre il tessuto cordonale e la placenta sono stati oggetto di specifici approfondimenti interpretativi sviluppati alla luce dell’evoluzione della ricerca scientifica e della normativa applicabile.

Gran parte della normativa italiana è stata sviluppata con riferimento al sangue del cordone ombelicale. Il crescente interesse scientifico verso il tessuto cordonale e la placenta si è sviluppato successivamente, generando ulteriori riflessioni di carattere giuridico e regolatorio.

Per questo motivo, la disciplina relativa a tessuto cordonale e placenta deve essere letta distinguendo tra:

  • raccolta;
  • conservazione;
  • ricerca;
  • eventuali applicazioni future;
  • requisiti di qualità, sicurezza e tracciabilità.
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Segnalazione delle irregolarità

Domande frequenti sulla normativa italiana delle cellule staminali